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Circolare Ministeriale
Veicoli di interesse storico e collezionistico

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, per mezzo dell''A.S.I. (AutoMotoClub Storico Italiano), riceviamo e pubblichiamo, per opportuna conoscenza dei Soci, il seguente decreto sulle auto storiche.


OGGETTO: Veicoli di interesse storico e collezionistico.
PREMESSA
E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ministeriale - di seguito indicato come "decreto" - concernente i veicoli di interesse
storico e collezionistico.
Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come
classificati dall'articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della
strada" (CdS), sia sotto il profilo dell'accertamento dell'adeguato modo di conservazione.

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Vorrei sapere se le auto d’epoca oltre i 20 e i 30 anni, iscritte o no all’ASI, devono essere sottoposte a revisione annuale oppure no ?


Risposta:
Per l’art. 60 del codice della strada sono considerati “motoveicoli e autoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico” i veicoli “con caratteristiche atipiche, i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli d’interesse storico e collezionistico. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati e, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nell’autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo. b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco sopra citato. Diversa è invece la situazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico regolarmente iscritti al PRA ed in circolazione: rientrano in tale categoria i motoveicoli e autoveicoli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (legge n. 214/2003) I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di interesse storico e collezionistico sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00 se si tratta di autoveicoli, o da euro 36,00 a euro 148,00 se si tratta di motoveicoli. L’art. 215 del regolamento del codice della strada dice che “motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico (di cui all’art. 60 c.s.) per essere definiti tali (altrimenti sono normali veicoli) devono essere iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questi dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei successivi commi 5 e 6. 3. I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dall’impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall’esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti al

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Auto storiche: l'età minima passerà da 20 a 25 anni


Pubblicato: martedì 08 settembre 2009 da Dario Montrone

Il limite minimo di età per poter considerare un’automobile come vettura storica potrebbe presto passare dagli attuali 20 ai 25 anni. Questa manovra rientra nel disegno di legge proposto dal senatore Filippo Berselli per regolamentare il settore delle auto storiche. Nelle prossime settimane, il testo verrà esaminato in Parlamento per poi essere trasformato in legge entro fine anno. Vista la delicatezza dell’argomento, l’avvocato Roberto Loi - Presidente dell’ASI, Automotoclub storico italiano - ha chiarito, soprattutto ai possessori di auto storiche, quali sono i punti salienti della nuova normativa. Loi ha dichiarato che “oggi sono considerate storiche le auto con almeno 20 anni, mentre in molti Paesi dell’Europa tale limite è fissato a 30 anni. Il nuovo limite d’età in Italia sarà aumentato a 25 anni. Tuttavia per le auto già certificate come storiche i diritti acquisiti saranno fatti salvi”. Inoltre, aggiunge il Presidente dell’ASI, “sarà conservata la possibilità di reimmatricolare una vettura storica priva di targhe e/o di documenti. Nel caso la vettura abbia le targhe ma sia priva di documenti, si potrà reimmatricolare conservando le targhe originali, senza doverle sostituire con quelle bianche d’ultima generazione, mentre sarà possibile immatricolare in Italia una vettura storica acquistata nell’Unione Europea conservando le targhe estere originali che, al momento, si devono sostituire con quelle italiane entro 12 mesi dall’importazione”. Infine, l’avvocato Loi conclude dicendo che “al momento alcune prove tecniche messe a punto per effettuare la verifica delle auto moderne e che nel corso delle revisioni periodiche difficilmente sarebbero superabili da alcune tipologie di vetture, si è deciso d’effettuare tali verifiche tecniche sulla base delle prescrizioni tecniche valide all’epoca della produzione delle vetture”. In passato, si era parlato anche dell’introduzione di un obbligo per le auto storiche nel dover effettuare la revisione esclusivamente presso uno dei centri prova del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il DDL che verrà presentato in Parlamento non dovrebbe contenere questa nuova norma, quindi sarà quasi certamente possibile continuare a revisionare le vetture presso i centri privati convenzionati con club di auto storiche.

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Novità legislative per le auto storiche: revisione biennale e proposta per alzare l'età minima a 25 anni


Pubblicato: mercoledì 28 ottobre 2009 da Lorenzo Corsani

In occasione della manifestazione Auto e Moto d’Epoca 2009 di Padova, Il Senatore Filippo Berselli ed il presidente ASI Roberto Loi hanno esposto le novità legislative relative al mondo delle auto storiche. Il decreto Ministeriale, che entrerà in vigore tra pochi giorni, modifica le regole relative alla revisione dei veicoli storici: da annuale passa a biennale, come tutti i veicoli con più di 4 anni di vita. I veicoli costruiti dopo il 15 Giugno 1976 dovranno rispettare le norme relative alle cinture di sicurezza, alle apparecchiature visive d’illuminazione, agli specchi e retrovisori, ai pneumatici con dimensioni e caratteristiche identiche o equivalenti a quelli d’origine. I veicoli costruiti prima del 1°gennaio 1960 dovranno effettuare la revisione presso i Centri Provinciali della Motorizzazione, in quanto il sistema informatico della stessa non è compatibile con i dati di identificazione utilizzati a quel tempo. Il Senatore Berselli ha poi esposto il progetto di legge di cui è firmatario, che prende in considerazione molti aspetti del collezionismo. Il progetto prevede che le auto storiche possedute non costituiscano indice di capacità contributiva e che l’età minima dei veicoli sia alzata da 20 a 25 anni. Per i veicoli più giovani sarà creato un apposito elenco, in modo da consentire una parziale radiazione per evitare bolli ed assicurazioni. Il veicolo potrà essere reimmatricolato con le vecchie targhe (con l’aggiunta della lettera H) al raggiungimento dei 25 anni di anzianità e l’elenco sarà aggiornato ogni anni da Costruttori, ASI, Registri di Marca e FMI. Le certificazioni saranno demandate, come oggi, ad ASI, Registri Alfa Romeo, Fiat, Lancia e FMI e ad associazioni che dovranno rispettare alcuni parametri ed essere riconosciute dalla FIA o dalla FIVA.

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Le auto storiche possono non accendere i fari di giorno fuori dai centri urbani e… non solo!


Una norma che non tutti conoscono e che riguarda i veicoli storici e da collezione, fa parte di quelle disposizioni che contemplano anche norme e decreti di cui all’art. 60 del Codice della Strada e al Disegno di Legge n. 1122 del 10/2006 e che decreta che, tali veicoli, non hanno l’obbligo di tenere i fari accesi, di giorno, fuori dai centri abitati, previsto anche dall’art. 152 del Codice della Strada. Una norma strana questa che però ha la sua ragione d’essere; lo si legge anche dal primo comma che parte dalla osservazione che le auto d’epoca, proprio per la vetustà dei loro impianti elettrici, potrebbero non essere adeguate a mantenere attivo l’impianto d’illuminazione come avviene sulle auto moderne. Ma cosa s’intende per auto d’epoca Si intende per auto storica quella vettura che ha un’età superiore ai 25 anni o, per quelli che hanno un’età di 20 anni, abbiano una potenza non superiore ai 50 chilowatt. Tali veicoli dovranno essere revisionati ogni 4 anni e durante il controllo, non si verifica la qualità dei gas di scarico; per constatare che trattasi di veicoli storici, gli stessi dovranno riportare una targhetta identificativa riportante la lettera “H” ben visibile. Le auto storiche non soggiacciono al pagamento della tassa di possesso, ma se ancora adibiti ad uso professionale, saranno esonerati da detta tassa a partire dal trentesimo anno dalla prima immatricolazione, il registro che comprende tali auto è l’ASI e l’ FMI per le moto. Tuttavia se un veicolo storico venga ancora utilizzato per circolare pagherà una tassa di 25,82 euro, per le auto e di 10,33 euro per le moto così come, in caso di compravendita, le spese per il passaggio di proprietà saranno di 51,65 euro per le auto e di 25,82 euro per le moto. Eventuali altre notizie possono essere richieste a circoli ed Enti preposti per questo tipo di veicoli.

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Determinazione asi 2012

Determinazione ASI per l’indicazione di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (art. 63, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342) Il Consiglio dell’ASI, preso atto: - Che il Decreto 17 dicembre 2009 - 19 marzo 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato, tra l’altro, modalità e procedure per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico, ai fini della circolazione, dello stesso; - Che un’unica qualifica e procedura, valida sia per la circolazione che per ottenere i benefici fiscali in materia di tasse automobilistiche, risponde meglio ai criteri della semplificazione e della univocità di definizione determina, ex art. 63, comma 3, Legge 342/2000, che per il 2012 sono da ritenersi veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31.12.1992, e che, avendo le caratteristiche previste dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 - 19 marzo 2010, per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, -siano iscritti nei propri Registri ASI ai fini fiscali e venga loro rilasciato l’Attestato di Datazione e Storicità (ad probationem)-. La procedura attuativa per l’individuazione dei veicoli suddetti, prevista dalla normativa richiamata, è quella indicata per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica.